Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di
origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a
48° C; modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con
punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali
liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti
dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonchè
disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di
solidificazione superiore a 30° C.
note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1956, n. 1386 (in G.U. 22/12/1956, n.322).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)