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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1129

Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-10-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuito dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria è stabilito nella misura dell'1,10 per cento della retribuzione corrisposta, agli operai e determinata nei modi e nei limiti vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956

Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 18. - CARLOMAGNO