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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1956, n. 1125

Revoca delle dichiarazioni di zona di endemia malarica Per comuni di San Donà di Piave, Portogruaro, Torre di Mosto e Marcon, della provincia di Venezia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-10-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;
Visto il regio decreto 14 giugno 1903, n. 255, con il quale è stato, tra l'altro, dichiarata zona malarica una parte del territorio del comune di San Donà di Piave, della provincia di Venezia;
Visto il regio decreto 1 agosto 1904, n. 477, con il quale è stato, tra l'altro dichiarata zona malarica parte del territorio del comune di Portogruaro e l'intero territorio del comune di Torre di Mosto, della provincia di Venezia;
Visto il regio decreto 1 giugno 1905, n. 315, col quale è stato, tra l'altro, dichiarata zona malarica parte del territorio del comune di Marcon della provincia di Venezia;
Vista la proposta di revoca delle dette dichiarazioni avanzate dal Prefetto della provincia di Venezia, previo parere favorevole motivato del Consiglio provinciale di sanità;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 11 giugno 1903, n. 255, per il comune di San Donà di Piave, 1 agosto 1904, n. 477, per i comuni di Portogruaro e Torre di Mosto e 1 giugno 1905, n. 315, per il comune di Marcon, tutti della provincia di Venezia, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1956

Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 7. - CARLOMAGNO