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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 1115

Norme e condizioni con le quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrà restituire al Ministero del tesoro le somme anticipate per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-10-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187, con cui il Ministero del tesoro è stato autorizzato a fare anticipazioni all'Amministrazione ferroviaria per complessive lire otto miliardi e cinquecentomilioni, per la costrizione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri;
Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1328, con la quale è stato stabilito in un anno dalla entrata in vigore della legge medesima il nuovo termine per la emanazione delle norme di restituzione al Tesoro delle anticipazioni predette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Al rimborso della somma di L. 8.500.000.000 (lire ottomiliardicinquecentomilioni) da anticiparsi dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per far fronte alle spese per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri, si provvederà in trenta anni, mediante rate annuali costanti posticipate, comprensive degli interessi al tasso annuo del 5% e della quota in conto capitale, da pagarsi al 30 giugno di ogni anno, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'avvenuta erogazione, secondo il piano di ammortamento, allegato al presente decreto.