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LEGGE 9 luglio 1956, n. 1013

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1° marzo 1954.

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vigente al 10/06/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-9-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1 marzo 1954.