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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1956, n. 968

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio delle Stazioni sperimentali per l'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-9-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi sulla rappresentanza, e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa delle Stazioni sperimentali per l'industria in tutti i giudizi attivi e passivi avanti all'Autorità giudiziaria, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1956

GRONCHI SEGNI - MORO - CORTESE - MEDICI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956

Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 91. - CARLOMAGNO