stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 luglio 1956, n. 936

Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939, e 1 ottobre 1951, n. 1133, ai danni causati dai terremoti del febbraio e marzo 1955 in provincia di Foggia.

nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  8-9-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui alle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, art. 1; 9 novembre 1949, n. 939, art. 1 - lett. e);
1 ottobre 1951, n. 1133, articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono estese ai danni prodotti in provincia di Foggia, dai terremoti verificatisi nel febbraio e marzo 1955.