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LEGGE 31 luglio 1956, n. 935

Contributi straordinari alle Associazioni d'arma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-9-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alle Associazioni d'arma dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, erette in enti morali e sottoposte alla vigilanza del Ministro per la difesa, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo complessivo di lire 50 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 80 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.