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LEGGE 31 luglio 1956, n. 926

Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario, anche ai formaggi ed al burro di produzione 1956.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  7-9-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, sono esteso, entro il limite massimo di una spesa complessiva di lire 250 milioni, ai formaggi "grana", "gorgonzola", "provolone" ed al "burro", di produzione 1956, anche in deroga al limite fissato per il "grana" nell'art. 2 della legge stessa.