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LEGGE 26 luglio 1956, n. 852

Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-8-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



È fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576, per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1956

GRONCHI SEGNI - ROMITA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO