stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 luglio 1956, n. 836

Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio.

nascondi
Testo in vigore dal:  23-8-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 305, già collocato o da collocare a riposo, che abbia compiuto quattordici anni, sei mesi e un giorno di servizio, è concesso il beneficio di una maggiorazione di anzianità fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione.
La riversibilità delle pensioni al predetto personale è regolata dalle stesse norme vigenti per il personale in servizio effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.