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LEGGE 26 luglio 1956, n. 824

Assegnazione della somma di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  22-8-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1


È assegnata la somma di un miliardo di lire al "Fondo per l'incremento edilizio", costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715.
La somma è versata nel conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato ai "Fondo per l'incremento edilizio".