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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1956, n. 805

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, con sede in Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  19-8-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, col quale venne istituita in Roma ed eretta in ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regio decreto 14 agosto 1936, n. 1761, col quale venne approvato lo statuto del predetto Ente, nonché il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1135, col quale venne modificato l'art. 5 dello statuto medesimo;
Ritenuta la necessità di provvedere alla revisione delle norme statutarie dell'U.N.I.R.E., onde porle in armonia con le disposizioni della legge citata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, con sede in Roma, nel testo annesso al presente decreto, composto di 16 articoli e vistato dal Ministro proponente.
Il nuovo statuto entra in vigore il 1 settembre 1956.