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LEGGE 18 luglio 1956, n. 760

Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola di Capraia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-8-1956
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  misure  disposte  dalla  legge  istitutiva  della  Cassa per il
Mezzogiorno  e  successive  modificazioni,  a  favore  dei  territori
dell'Italia  meridionale,  dell'isola d'Elba e dell'isola del Giglio,
sono  estese ed applicabili, senza eccezione alcuna, anche all'intero
territorio  dell'isola di Capraia, interamente compreso nel comune di
Capraia Isola.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 luglio 1956

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - CAMPILLI -
                                                    MEDICI - ROMITA -
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO