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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 708

Aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, delle quote di surrogazione previste dalla legge medesima.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-8-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



Ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, la misura delle quote di surrogazione del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previste dall'art. 1 della legge medesima per i lavori e per le prestazioni effettuati dalla detta Amministrazione ed ivi indicati, è stabilita in lire 3220 giornaliere per le quote di surrogazione del personale superiore ed in lire 2030 giornaliere per quelle degli agenti e salariati.
Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1956

GRONCHI SEGNI - BRASCHI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956

Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 65. - CARLOMAGNO