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LEGGE 25 giugno 1956, n. 702

Attribuzione della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  7-8-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari.