Attribuzione della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di
disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in
applicazione dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e
dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni,
ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di
edifici giudiziari.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)