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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1956, n. 650

Fissazione dei limiti della circoscrizione dei Compartimento delle Ferrovie dello Stato, con sede in Trieste.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-7-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle Ferrovie non concesse ad imprese private e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto 7 giugno 1923 n. 1258, concernente l'istituzione di un nuovo Compartimento delle ferrovie dello Stato con sede a Trieste;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A partire dal 1 luglio 1955 la circoscrizione del Compartimento delle ferrovie dello Stato avente sede in Trieste, che, per effetto del Trattato menzionato nelle premesse, era stata limitata alle linee comprese nel Territorio di Trieste, e costituita dalle seguenti linee ferroviarie e dagli impianti e fabbricati ad esse pertinenti:
Trieste Centrale-Portogruaro (inclusa) Bivio d'Aurisira-Poggioreale Campagna-Confine Jugoslavo;
Monfalcone-Gorizia Centrale-Udine-Tarvisio-Confine Austriaco;
Tarvisio Fusine Laghi-Confine Jugoslavo;
Cervignano-Palmanova-Udine;
San Giorgio di Nogaro-Palmanova;
Gemona-Pinzano-Casarza (esclusa);
Pinzano-Sacile (esclusa);
Trieste Campo Marzio-Poggioreale del Carso-Confine Jugoslavo;
Trieste Campo Marzio - SantaElia-Confine Jugoslavo.