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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956, n. 633

Classificazione, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, delle zone interposte fra i territori dei Consorzi riuniti di bonifica della provincia di Pescara.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-7-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la relazione in data 30 maggio 1952, con la quale il commissario governativo dei Consorzi riuniti di bonifica della provincia di Pescara, comprendenti il Consorzio di Tavo, Saline e Fino, quello di Pietranico, Corvara, Cugnoli, Alanno, Brittoli e Civitaquana e quello in sinistra Pescara, ha esposto la necessità di classificare fra i comprensori di bonifica, ai sensi dell'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, talune zone intercluse fra i territori dei tre Consorzi anzidetti;
Ritenuto che le zone intercluse formano con gli attuali comprensori classificati una sola entità territoriale e che le opere pubbliche da eseguire negli stessi comprensori e nelle zone di ampliamento costituiscono un complesso organico ed inscindibile, sotto l'aspetto tecnico-economico;
Che, perciò, ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Visto il voto 21 febbraio 1956, n. 37 del Consiglio superiore dell'agricoltura;
Visto l'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le zone interposte fra i territori dei Consorzi di bonifica della provincia di Pescara sono classificate, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, sulla base della corografia che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1956

GRONCHI ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956

Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 25. - CARLOMAGNO