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LEGGE 25 giugno 1956, n. 615

Modifica dell'art. 56 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, recante norme per le linee elettriche esterne.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il primo comma dell'art. 56 delle "Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne", approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, è sostituito con il seguente:
"Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi, salvo il caso di linee elettriche a tensione non maggiore di 1200 volt corrente continua o di 500 volt corrente alternata, per i quali è ammesso l'uso di conduttore isolato con gomma, carte e tessili impregnati o con materiale termoplastico oppure con altri materiali che, non essendo ancora stati regolamentati dal C.E.I., siano stati approvati dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o, per le linee di loro proprietà e pertinenza, da altre Amministrazioni dello Stato. È ammesso anche, qualunque sia la tensione di linea, far uso di cavi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1956

GRONCHI SEGNI - CORTESE - ROMITA - ANGELINI - BRASCHI

Visto, il Guardasigilli: MORO