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LEGGE 20 giugno 1956, n. 613

Modificazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 21-7-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                           Articolo unico.

  L'art.  2  del  decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n. 1188, e'
sostituito dal seguente:
  "Nei  licei  classici  e' istituita una cattedra di ruolo di storia
dell'arte per ogni tre corsi completi.
  "Gli  insegnanti  di  storia  dell'arte  sono  tenuti  a completare
l'orario,  nella  stessa  materia  fino  a sedici ore settimanali nei
corsi  collaterali  o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso
speciale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 giugno 1956

                               GRONCHI

                                               SEGNI - ROSSI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO