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LEGGE 28 giugno 1956, n. 600

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1952-1953).

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  20-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la campagna 1952-53 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:
a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) il disavanzo derivante dalla non integrale, copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonché in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.