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LEGGE 23 maggio 1956, n. 527

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  4-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Nell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la voce "Combustibili" è così modificata:
Unita Imposta di misura (in lire) Gas per illuminazione, riscaldamento e
per usi domestici e gas in bombole per
illuminazione, riscaldamento ed usi
domestici:
fino a 4.500 calorie................ mc. 1,50
oltre le 4.500 calorie.............. in proporzione

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO