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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 408

Inclusione dell'abitato di San Gimignano, in provincia di Siena, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-6-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 361, emesso nell'adunanza del 14 febbraio 1956;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di San Gimignano, in provincia, di Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrata alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 153. - CARLOMAGNO