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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 300

Autorizzazione alla prelevazione di L. 5.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1955-56.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-5-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 8 agosto 1955, numeri 770 e 775 e 31 ottobre 1955, n. 966;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, 6 autorizzata la prelevazione di L. 5.900.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:
Ministero delle finanze:
Cap. n. 18-bis (di nuova istituzione).
- Paghe ed altri assegni fissi agli
operai giornalieri assunti, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 3 della
legge 26 febbraio 1952, n. 67, per
l'espletamento dei servizi di manuten-
zione del palazzo delle finanze e dei
fabbricati sede della Direzione genera-
le del catasto e dei servizi tecnici
erariali, nonche dell'Ispettorato gene-
rale per il credito ai dipendenti dello
Stato.................................. L. 3.000.000

Ministero della marina mercantile:
Cap. n. 30. - Fitto di locali, ecc.... " 700.000
Cap. n. 61. - Fitto di locali, ecc.... " 2.200.000
------------
L. 5.900.000
------------

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 61 - CARLOMAGNO