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LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
Testo in vigore dal: 12-5-1956
al: 3-4-1965
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
con  effetto  dal  1  gennaio  1949,  un  "Fondo  di previdenza per i
dipendenti da aziende elettriche private".
  Il  Fondo  costituisce  una  gestione autonoma in seno all'istituto
nazionale  della  previdenza  sociale ed ha lo scopo di provvedere al
trattamento di invalidita', di vecchiaia e superstiti dei lavoratori,
operai ed impiegati, dipendenti dalle aziende elettriche private.