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LEGGE 31 marzo 1956, n. 289

Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-5-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1957.
Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo e dagli Enti locali relativi ad opere pubbliche contemplate nelle citate disposizioni, le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano in tutti i casi nei quali la presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al termine anzidetto.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO