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LEGGE 31 marzo 1956, n. 286

Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-4-1956
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo comma dell'articolo unico della legge 15 novembre 1955,
n.   1037,   che   ha   convertito  in  legge  con  modificazioni  il
decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, e' sostituito come segue:
  "Il  diritto  erariale speciale per l'alcole metilico denaturato e'
stabilito in lire 1000 per ettanidro.
  Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati propilico ed
isopropilico  e'  fissato  in  lire  1000  per  ettanidro, qualora la
produzione  avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione
finanziaria".