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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1956, n. 260

Inclusione dell'abitato del comune di Collagna, in provincia di Reggio Emilia, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-5-1956

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista, la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2707, emesso nell'adunanza del 13 dicembre 1955;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Collagna, in provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 febbraio 1956

GRONCHI ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 40. - CARLOMAGNO