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LEGGE 15 marzo 1956, n. 192

Concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni per la sistemazione delle strade provinciali e consorziali della provincia di Belluno in occasione delle Olimpiadi invernali 1956.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-4-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



È concesso all'Amministrazione provinciale di Belluno, un contribuito straordinario di lire 200 milioni per le spese straordinarie di sistemazione di strade provinciali e consorziali, nonché per la straordinaria manutenzione delle stesse in occasione delle Olimpiadi invernali di Cortina d'Ampezzo.
All'onere recato dalla presente legge verrà fatto fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo per le spese impreviste iscritto al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.
Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1956

GRONCHI SEGNI - ROMITA - MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO