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LEGGE 15 marzo 1956, n. 153

Modifica dell'art. 85 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  14-4-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'art. 85, n. 3, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:
"3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1956

GRONCHI SEGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO