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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1956, n. 32

Regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili ed altre norme per l'esecuzione e l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 632.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  9-2-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale;

Art. 1

Fini dell'Opera


Per il raggiungimento degli scopi previsti agli articoli 1 e 4 della legge istitutiva, l'Opera nazionale per i ciechi civili:
1) provvede alla concessione dell'assegno a vita ai ciechi civili secondo le disposizioni contenute nel titolo II del presente regolamento;
2) ferme restando le competenze dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, attua il coordinamento e lo sviluppo delle attività a favore dei ciechi civili svolte, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale e dell'applicazione al lavoro, da enti pubblici e privati.
A tal fine l'Opera:
a) promuove intese tra gli enti suddetti, ne richiede la collaborazione e compie presso di essi ogni altro intervento ritenuto idoneo;
b) ha facoltà di chiedere ogni notizia intorno a programmi o iniziative particolari degli enti di cui sopra;
c) esprime parere sulle domande di erezione in ente morale nonché sulle proposte di riforma degli enti medesimi.