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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 10

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

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vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-1-1956

IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive aggiunte e modificazioni;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Le tabelle delle retribuzioni spettanti al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, sono sostituite con quelle annesse al presente decreto.