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LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1315

Concessione ed uso delle divise uniformi e degli indumenti di lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  17-1-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale postale, telegrafico e telefonico che, a norma delle disposizioni regolamentari, è tenuto ad indossare la divisa o particolari indumenti protettivi in rapporto agli speciali servizi cui è addetto, vengono forniti dall'Amministrazione i vari capi di vestiario:
a) a titolo gratuito se si tratta d'indumenti di lavoro (camiciotti, tute, vestaglie, ecc.);
b) col concorso di un terzo della spesa a carico degli interessati, quando sia richiesta la divisa uniforme.
La quota di cui alla lettera b) potrà essere rimborsata in tutto o in parte, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, qualora - al termine del prescritto periodo d'uso - risulti che il personale abbia saputo mantenere in decoroso stato di conservazione gli effetti di vestiario ad esso forniti.