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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1239

Segni caratteristici delle nuove cartelle al portatore del Consolidato 3,50% = 1902.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  3-1-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 settembre 1902, n. 425, col quale fu approvata la forma e furono determinati i segni distintivi per la prima emissione delle cartelle dei Consolidato creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166;
Visto il regio decreto 2 agosto 1902, n. 317, per l'esecuzione della legge anzidetta;
Visto l'art. 119 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con il regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, col quale si dispone la rinnovazione delle cartelle al portatore, sulle quali sia esaurita la serie delle cedole;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le cartelle al portatore del Consolidato 3,50 per cento netto, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, da emettere per il cambio di quelle rimaste prive di cedole con la riscossione della rata al 1 luglio 1955, e per le operazioni ordinarie, con godimento dal 1 luglio detto e semestri successivi, fino al 30 giugno 1965, sono stampate su carta filigranata bianca e sono conformi ai modelli che, Muniti del visto del Ministro per il tesoro, vengono approvati e depositati, insieme col presente decreto, di cui fanno parte integrante, nell'Archivio centrale dello Stato.
La filigrana del corpo delle cartelle rappresenta una cornice con intreccio a greca in scuro, che racchiude la leggenda, in carattere bastoncino grande, "Debito Pubblico", in chiaro scuro.
La filigrana delle cedole è costituita da tre strisce, con motivi di intreccio a greca in scuro, intercalate orizzontalmente da altre due strisce, formate rispettivamente da quattro e da cinque linee ondulate in chiaro.
Le cartelle sono distinte in otto tagli per la rispettiva rendita di lire 3,50; 7; 17,50; 35; 70; 140; 350 e 700.