DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6
giugno
1955, n. 1203
Ulteriore aggiunta alla tabella approvata con regio decreto 10
settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per
le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore
giornaliere o le quarantotto settimanali di lavoro.