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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1955, n. 1190

Inclusione dell'abitato di Ficulle, in provincia di Terni, tra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-12-1955

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1015, emesso nell'adunanza del 30 agosto 1955;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Ficulle, in provincia di Terni, limitatamente alla zona posta fra il corso della Rinascita e la piazza Cola di Rienzo e la parete sinistra della valle del torrente Ficulle.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955

GRONCHI ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1955

Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 74. - CARLOMAGNO