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LEGGE 20 novembre 1955, n. 1123

Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1986)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-2-1986
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Le imposte di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, nelle successioni da adottante ad adottato, sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi.
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1955

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 gennaio 1986, n. 13 (in G.U. 1a s.s. 05/02/1986, n. 5) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123, "nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi".