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LEGGE 24 ottobre 1955, n. 1078

Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  23-11-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai volontari di leva arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in applicazione della legge 15 ottobre 1950, n. 913, divenuti inabili per cause dipendenti da servizio e, in caso di loro decesso per le cause medesime, ai loro congiunti, viene liquidato il trattamento di quiescenza, privilegiato ordinario con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.