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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 1013

Inclusione dell'abitato di Gambatesa, in provincia di Campobasso, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-11-1955

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 759, emesso nell'adunanza del 19 luglio 1955;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati miniacciati da frane) quello di Gambatesa, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 133. - CARLOMAGNO