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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955, n. 982

Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per tre Comuni della provincia di Padova.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  18-11-1955

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il decreto luogo-tenenziale 12 luglio 1945, numero 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'odinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;
Visti i regi decreti 6 settembre 1902, n. 412 e 4 agosto 1904, n. 467, coi quali venivano, tra l'altro, dichiarate malariche le zone appartenenti ai comuni di Anguillara Veneta, Arzer Grande, Pontelongo;
Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Padova, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità, di revoca totale delle dichiarazioni di zona malarica per i comuni di Anguillara Veneta, Arzer Granede, Pontelongo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 6 settembre 1902, n. 412 e 4 agosto 1904, n. 467, relative ai comuni di Anguillara Veneta, Arzer Grande, Pontelongo, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 27 agosto 1955

GRONCHI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 102. - CARLOMAGNO