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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 946

Norme di attuazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, concernente la concessione di un indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti all'estero per effetto del Trattato di pace.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-11-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Si considerano persone fisiche e persone giuridiche italiane ai sensi dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050:
a) le persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, di cui al successivo art. 3 ed a quella di, entrata in vigore della legge predetta;
b) gli enti e le società, che alle date indicate nella precedente lettera a), erano soggetti alle disposizioni della legge italiana, purché avessero nel territorio dello stato la sede dell'Amministrazione ovvero l'oggetto principale della loro attività;
c) in ogni caso, gli enti il cui patrimonio e le società il cui capitale, alle date sopra indicate, apparteneva, per oltre il cinquanta per cento, a cittadini, società o enti italiani.