stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 912

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  6-11-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1835, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
"Sociologia;
Diritto pubblico comparato;
Elementi di ragioneria e contabilità aziendale".
Dall'elenco degli insegnamenti complementari dello stesso corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi quelli di demografia generale e di diritto coloniale.
Art. 16. - Agli insegnamenti, i cui esami non possono essere sostenuti se prima non sia stato superato l'esame di "istituzioni di diritto privato", sono aggiunti quelli di "diritto processuale civile", "diritto penale", "procedura penale" e "diritto internazionale"; agli insegnamenti, i cui esami non possono essere sostenuti se prima non sia stato superato l'esame di "diritto costituzionale", sono aggiunti quelli di "diritto processuale civile", "diritto penale" e "procedura penale".
Art. 19. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Tutti gli insegnamenti della Facoltà sono integrati da corsi di esercitazioni da tenersi negli Istituti annessi alle singole cattedre".
Art. 20. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Qualora non tutti gli insegnamenti dispongano di un Istituto autonomo, la Direzione dell'istituto che serve a più insegnamenti e tenuta dal professore di ruolo, più anziano".
Art 21. È abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato almeno quattro Istituti, partecipando per almeno un anno alle esercitazioni ivi tenute".
Art. 22. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Sono ammessi agli Istituti gli studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, previo pagamento di un contributo stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà".
Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e aggiunto quello di:
"Scienza dell'alimentazione".
Art. 51. - È così modificato nella parte riguardante le modalità dell'esame di laurea in chimica:
Laurea in chimica:
1) una prova, pratica di analisi chimica qualitativa;
2) una prova pratica di analisi chimica quantitativa;
3) un colloquio orale di cultura chimica, vertente su concetti fondamentali delle seguenti materie: chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica fisica;
4) discussione sulla dissertazione e sulle prove pratiche;
5) discussione di un argomento orale liberamente scelto in materia diversa da quella della dissertazione scritta.
Il presente e decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato

alla corte dei conti, addì 17 ottobre 1955 Atti del Governo, registro, n. 93, foglio n. 46. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, numero 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, numero 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950, n. 1278; 19 giugno 1951, n. 1093; 27 ottobre 1951, n. 1805; 27 ottobre 1951, n. 1806; 2 agosto 1952, numero 1222; 12 maggio 1953, n. 549; 26 aprile 1954, numero 740; 4 febbraio 1955, n. 125 e 19 luglio 1955, n. 763;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1835, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
"Sociologia;
Diritto pubblico comparato;
Elementi di ragioneria e contabilità aziendale".
Dall'elenco degli insegnamenti complementari dello stesso corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi quelli di demografia generale e di diritto coloniale.
Art. 16. - Agli insegnamenti, i cui esami non possono essere sostenuti se prima non sia stato superato l'esame di "istituzioni di diritto privato", sono aggiunti quelli di "diritto processuale civile", "diritto penale", "procedura penale" e "diritto internazionale"; agli insegnamenti, i cui esami non possono essere sostenuti se prima non sia stato superato l'esame di "diritto costituzionale", sono aggiunti quelli di "diritto processuale civile", "diritto penale" e "procedura penale".
Art. 19. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Tutti gli insegnamenti della Facoltà sono integrati da corsi di esercitazioni da tenersi negli Istituti annessi alle singole cattedre".
Art. 20. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Qualora non tutti gli insegnamenti dispongano di un Istituto autonomo, la Direzione dell'istituto che serve a più insegnamenti e tenuta dal professore di ruolo, più anziano".
Art 21. È abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato almeno quattro Istituti, partecipando per almeno un anno alle esercitazioni ivi tenute".
Art. 22. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Sono ammessi agli Istituti gli studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, previo pagamento di un contributo stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà".
Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e aggiunto quello di:
"Scienza dell'alimentazione".
Art. 51. - È così modificato nella parte riguardante le modalità dell'esame di laurea in chimica:
Laurea in chimica:
1) una prova, pratica di analisi chimica qualitativa;
2) una prova pratica di analisi chimica quantitativa;
3) un colloquio orale di cultura chimica, vertente su concetti fondamentali delle seguenti materie: chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica fisica;
4) discussione sulla dissertazione e sulle prove pratiche;
5) discussione di un argomento orale liberamente scelto in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Il presente e decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla corte dei conti, addì 17 ottobre 1955
Atti del Governo, registro, n. 93, foglio n. 46. - CARLOMAGNO