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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 840

Norme per l'espletamento del concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  5-10-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma, presso la Zecca, la Scuola dell'arte della medaglia;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo -luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 582, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 382;
Vista la legge 27 marzo 1954, n. 99, concernente la nomina del direttore della Scuola dell'arte della medaglia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia - grado 6°, gruppo A - è conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento ai sensi dell'articolo unico della legge 27 marzo 1954, n. 99, ed osservate le disposizioni di cui ai seguenti articoli.