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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1955, n. 745

Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali, graduati e militari di truppa, in congedo illimitato dell'Aeronautica militare.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  7-9-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive sue modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1


Nell'anno finanziario 1955-56 possono essere richiamati alle armi per istruzione n. 100 sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare in congedo illimitato e n. 2000 graduati e militari di truppa del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare, appartenenti a qualsiasi classe di leva, purché soggetti ancora ad obblighi militari.