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LEGGE 4 agosto 1955, n. 689

Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio, militare o civile.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  2-9-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a lire 275.000.000.