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LEGGE 4 agosto 1955, n. 683

Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento delle cartelle ed obbligazioni fondiarie.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  2-9-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è modificato come segue:
"Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1000 e 2000 di esse".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1955

GRONCHI SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO