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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 679

Modificazioni dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  31-8-1955 al: 31-12-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visti il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, che approva lo statuto vigente del Circolo ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, che modifica gli articoli 14 e 15 dello statuto medesimo;
Considerata l'opportunità di ricondurre l'istituzione nell'ambito, più proprio, dei Ministero della difesa, modificando a tal fine anche quelle norme statutarie che in atto attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti di vigilanza sull'Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa e per le finanze; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 1 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia è modificato come segue:
"Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia è posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
- Presidente onorario del Circolo è il Ministro per la difesa, che vi esercita, l'alta autorità".
Il secondo comma dell'art. 19 è modificato come segue:
"Il presidente effettivo del Circolo è nominato con decreto del Ministro per la difesa".
Il quinto capoverso dell'art. 22 è modificato come segue:
"esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Circolo, da sottoporre poi all'esame ed approvazione del Ministro per la difesa".
Nella lettera b), dell'art. 37 sono soppresse le parole "e dei Ministeri delle Forze armate e da quello delle finanze per la Regia guardia di finanza".
I quattro capoversi dell'art. 40 sono modificati come segue:
"Tutta la gestione patrimoniale e finanziaria è sottoposta al controllo di una Commissione di revisione composta da un ufficiale di ciascuna delle tre Armi di terra, di mare e dell'aria, da un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza, designato dal Comando generale del Corpo stesso, e da due esperti in materia amministrativa.
"La Commissione è nominata dal Ministro per la difesa, che ne designa il presidente.
"Gli eventuali rilievi formano oggetto di comunicazione al presidente del Circolo e al Ministro per la difesa.
"Alla fine dell'esercizio finanziario, la Commissione di revisione, esaminato il consuntivo, presenta al Ministro per la difesa, cui è riservata l'approvazione del I consuntivo stesso, una relazione finale sull'andamento della gestione.
"La Commissione prende altresì in esame il preventivo per l'esercizio successivo e ne riferisce al Ministro per la difesa al quale è demandata l'approvazione dell'atto".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1955

GRONCHI SCELBA - TREMELLONI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1955

Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 62. - E. GRECO