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LEGGE 30 luglio 1955, n. 645

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1955.

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Testo in vigore dal: 26-8-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali gia' scaduti o
che scadono per compiuto quadriennio nel 1955 e' rinviata al 1956. Ai
sensi  dell'art.  8 dil testo unico 5 aprile 1951, n. 203, i predetti
consiglieri esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi
elettorali   per   la  loro  rinnovazione.  I  sindaci  e  le  Giunte
municipali,  i  presidenti  e le Giunte provinciali restano in carica
fino alla nomina dei successori.
  Rimangono,  altresi',  in  carica  fino  all'insediamento dei nuovi
Consigli  le  Amministrazioni  straordinarie che scadono entro l'anno
1955.
  Rimangono anche in carica fino alla nomina dei nuovi Consigli tutte
le  Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri
enti  che siano state, per legge o per statuto, nominate dai Consigli
predetti e che sono gia' scadute o vengono a scadere entro il 1955.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto obbligo a chiunque etti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1955

                               GRONCHI

                                                     SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO