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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1955, n. 546

Richiamo alle armi, per istruzione, di graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1955.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  27-7-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1


Nell'anno 1955 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, ventimila graduati e militari di truppa in congedo delle varie Armi e Servizi dell'Esercito, delle classi 1929, 1930 e 1931, appartenenti ai Distretti militari dipendenti dal Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo.