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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1955, n. 492

Provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccità.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 1955, n. 644 (in G.U. 11/08/1955, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1955)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  12-8-1955
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti a favore degli agricoltori e pastori sardi, in conseguenza della eccezionale siccità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

((Nei Comuni della Sardegna, che saranno determinati con decreto del prefetto di ciascuna Provincia, è sospesa, fino al 31 dicembre 1955, l'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di fondi rustici adibiti a pascolo, a semina di cereali ed olivetati e da concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, nonché da prestiti agrari e da acquisti di macchine e attrezzi agricoli, bestiame da lavoro, concimi e mangimi.
Sono inoltre sospesi fino alla fine dell'anno agrario gli sfratti per morosità nell'adempimento dei contratti di locazione di cui al comma precedente))
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